martedì 20 febbraio 2007

Bisogna affrettarsi ! (da Gherardo)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 2007

Approvazione del progetto per il riassetto funzionale del matrimonio. Incentivi alla rottamazione delle mogli.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Considerati i rilevanti danni provocati dalla convivenza tra mariti e mogli su tutto il territorio nazionale;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di matrimonio, separazione e divorzio;
Vista la Legge n° 17 del 17.01.1917 sui provvedimenti in materia di calamità naturali di carattere catastrofico;
Acquisito il parere di conformità di impatto ambientale della conferenza Stato / Regioni;
Visto il parere favorevole della Federazione Nazionale Donne Nubili;
Acquisito il parere consultivo del C.U.S. (Comitato Uomini Sposati);
Sentita la Conferenza Episcopale Italiana e il Sacro Istituto Vaticano per la Famiglia;

DECRETA

Art. - A far tempo dal 28 febbraio 2007 e per la durata di anni uno è consentita la rottamazione della propria moglie.

Art. 2 - Possono accedere ai benefici di legge le coppie che alla data del 31 dicembre 2006 risultino regolarmente unite in matrimonio religioso o concordatario da almeno dieci anni. Al fine del computo di tale anzianità non si considerano i periodi di eventuale separazione di fatto. Eventuali ricoveri ospedalieri di uni dei coniugi dovranno essere calcolati in detrazione al 50% dei giorni di effettiva degenza. I giorni di ferie godute, purché trascorsi insieme, daranno diritto a una maggiorazione del 50%.

Art. 3 - Possono essere rottamate le mogli con un’età minima di 35 anni, anche se sessualmente attive. Tale limite potrà essere abbassato a 30 anni in presenza di turbe psichiche o della sfera comportamentale.

Art. 4 - All’atto della rottamazione va consegnato l’intero guardaroba estivo ed invernale della rottamanda, balsami e creme abbronzanti, tinture varie, soluzioni e lavande, cerette e rasoi, bigodini, assorbenti con o senza ali, decoloranti, l’occorrente per il trucco giornaliero e per quello delle grandi occasioni, abbonamenti a centri Fitness, a piscine e a palestre di qualsiasi genere e natura. Vanno consegnati gli album fotografici e i filmati ritraenti la rottamanda, ivi compresi quelli del matrimonio, nonché ogni altro oggetto che possa anche lontanamente e in modo indiretto richiamare il ricordo della medesima.
In particolare va consegnato l’intero parco calzature della consorte. Per i mariti che vengano a trovarsi in condizioni particolarmente disagiate a causa della enorme massa di calzature e stivali da sottoporre a consegna saranno previste apposite agevolazioni e convenzioni beneficiate con le Ferrovie dello Stato e con il Ministero dei Trasporti.

Art. 5 - In caso di esistenza in vita della suocera è consentita la doppia rottamazione in regime di cumulo purché la suddetta suocera non sia titolare di pensione e non goda di redditi aggiuntivi. In nessun caso potrà essere rottamata la suocera che risulti proprietaria di palazzotto antico ovunque ubicato, di abitazione posta in zona di particolare pregio ambientale e di chalet ubicato al mare o in montagna.

Art. 6 - La F.I.D.N. (Federazione Italiana Donne Nubili) è preposta al ritiro delle mogli oggetto di rottamazione ed al loro smistamento agli appositi centri di raccolta dove personale altamente qualificato e di concerto con istruttori della Legione Straniera – nell’ambito di apposito accordo internazionale con la Repubblica Francese – provvederà allo stoccaggio ed alla successiva eliminazione della merce pervenuta.

Art. 7 - In nessun caso la moglie rottamata potrà essere riciclata. Tutti i residui dell’avvenuta rottamazione dovranno essere rinchiusi in appositi contenitori sigillati e la cui tenuta stagna sarà certificata da personale del Ministero della Difesa – Divisione N.B.C. (Nucleare Batteriologica Chimica) – e quindi interrati alla profondità minima di metri 10 preferibilmente in area sahariana.

Art 8 - La F.I.D.N. è tenuta a consegnare ad ogni marito che a seguito dell’avvenuta rottamazione abbia conseguito la certificazione di U.L.E.F. (Uomo Libero E Felice) il seguente materiale compensativo di età variabile a seconda dell’età della rottamate:

- vergine russo/polacca di anni 18 per moglie di età fra i 30 e 40 anni;
- vergine albanese di anni 23 per moglie di età fra i 41 e 45 anni;
- divorziata NON illibata di etnia latino americana per moglie fra i 46 e 50 anni;
- nigeriana dai trascorsi incerti, ma pentita, per moglie di età fra i 51 e 60 anni;
- ex prostituta dell’area flegrea di età minima di anni 50 per mogli oltre i 60 anni.

Art. 9 - Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 gennaio 2007 Il Ministro

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